Fine vita: Consulta dichiara inammissibile questione terzi

upday.com 18 godzin temu

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione relativa all'intervento di terzi nel fine vita. La decisione riguarda specificamente la procedura per il reperimento dei dispositivi necessari al suicidio medicalmente assistito.

Secondo la sentenza, il giudice che aveva sollevato la questione si era limitato a prendere atto delle "semplici ricerche di mercato di una struttura operativa del Servizio sanitario regionale". Un approccio considerato insufficiente dalla Consulta.

Coinvolgimento organismi specializzati necessario

La Corte ha precisato che sarebbe stato necessario coinvolgere "organismi specializzati operanti, col necessario grado di autorevolezza, a livello centrale". In particolare, viene citato l'Istituto superiore di sanità come "organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale".

La sentenza stabilisce che se i dispositivi necessari possono essere reperiti "in tempi ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente", questa "avrebbe diritto ad avvalersene".

Diritti del paziente nel fine vita

La Corte Costituzionale afferma che la persona che soddisfa le condizioni per accedere al fine vita "ha una situazione soggettiva tutelata". Questo diritto deriva dalla "libera autodeterminazione" del paziente.

Secondo i giudici costituzionali, il paziente "ha diritto di essere accompagnato dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito". Tale diritto include il reperimento dei dispositivi idonei e l'assistenza nel loro utilizzo.

Ruolo di garanzia del sistema sanitario

Il Servizio sanitario nazionale è tenuto a svolgere "un doveroso ruolo di garanzia" in queste procedure. La Consulta sottolinea che questo rappresenta "innanzitutto, presidio delle persone più fragili".

La decisione chiarisce quindi gli obblighi del sistema sanitario pubblico nell'accompagnare i pazienti che richiedono il suicidio medicalmente assistito, stabilendo precise responsabilità istituzionali.

Fonte AGI (www.agi.it) Nota: questo articolo è stato rielaborato da UPDAY con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Idź do oryginalnego materiału